Segnalazione di illecito - Whistleblowing
L’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto “whistleblowing”.
Le segnalazioni di illeciti rilevanti ai fini del presente regolamento possono essere effettuate da:
- dipendenti di A.S.Ter. S.p.A. a tempo indeterminato e determinato;
- consulenti e collaboratori della Società;
- i lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore della Società;
- i dipendenti di altre amministrazioni o società che prestino servizio presso A.S.Ter. S.p.A. in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe.
Non possono invece presentare segnalazioni di condotte illecite ai sensi della normativa e del presente regolamento stagisti o tirocinanti nonchè i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Le tutele accordate al segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 sono le seguenti:
1. tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione;
2. tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dalla Società a causa della segnalazione effettuata intendendosi per esse misure quali sanzioni, demansionamenti, licenziamenti e trasferimenti nonché misure di carattere organizzativo aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione in senso discriminatorio o ritorsivo ivi compresi comportamenti o omissioni posti in essere dalla Società nei confronti del segnalante volti a limitare e/o comprimete l’esercizio delle funzioni propri del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa (quali ad esempio irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, revoca ingiustificata di incarichi, proposta di sanzioni disciplinari ingiustificate);
3. esclusione della responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa (ovvero al fine di tutelare l’interesse all’integrità della Società nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni), notizie coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) purchè le notizie e i documenti oggetto di segreto non siano rivelati con modalità eccedenti rispetto alla finalità dell’eliminazione dell’illecito (ad es. a finalità di gossip/vendicative/opportunistiche) ed al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (cioè rivolgendosi a soggetti diversi da il RPCT, ANAC, Autorità Giudiziaria o Contabile).
Le tutele in parola a favore del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerta nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.
Affinchè al segnalante possa essere accordata la tutela prevista dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 occorre che:
- il segnalante sia uno dei soggetti sopra indicati;
- la segnalazione abbia ad oggetto “condotte illecite” intendendosi per essere non solo le fattispecie riconducibili ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale ma anche tutte quelle situazioni in cui si riscontrino, nel corso dell’attività amministrativa, comportamenti impropri volti all’adozione di una decisione che esula dalla cura imparziale dell’interesse pubblico (a mero titolo esemplificativo: sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro);
- il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali condotte illecite “in ragione del proprio rapporto di lavoro” ovvero deve trattarsi di fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito oppure di notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento di mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
- la segnalazione deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità pubblica” intendendosi con ciò che dai contenuti della segnalazione deve essere chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità dell’immagine della Società;
Si precisa che non occorre che il segnalante sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell’identità dell’autore della segnalazione ma solo che sia ragionevolmente convinto.
Ad ogni modo non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.
In presenza di elementi precisi e concordanti, possono inoltre essere oggetto di segnalazione anche attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi.
La segnalazione può essere fatta attraverso la compilazione del modulo sotto allegato.
E’ necessario che dalla segnalazione risultino in modo chiaro:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
E’ utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Non verranno prese in considerazione, ai sensi del presente regolamento, le segnalazioni anonime cioè quelle pervenute da soggetti che non forniscano le proprie generalità.
Tali segnalazioni nonché quelle pervenute dai soggetti che non rivestano le qualità di cui all’art. 1 tramite i canali dedicati al whistleblowing verranno comunque registrate dalla Società per effettuare le dovute verifiche nell’ambito dell’attività di vigilanza “ordinaria” del personale.
Il modulo per la segnalazione completo dell’informativa sul trattamento dei dati del segnalante può essere consegnato in busta chiusa con su scritto “RISERVATA/PERSONALE” a il RPCT della Società a mani o a mezzo lettera raccomandata oppure inviato a mezzo e-mail all’indirizzo anticorruzionetrasparenza@astergenova.it.
Il RPCT della Società provvede a protocollare le segnalazioni in apposito registro riservato.
Il RPCT, entro quindici giorni dalla data di arrivo della segnalazione come riportata dal protocollo, provvede a compiere un esame preliminare della segnalazione verificando che la stessa presenti gli elementi soggettivi e oggetti essenziali.
IL RPCT verifica altresì che il segnalante abbia provveduto a sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nel modulo di segnalazione e, in caso di mancanza, ne fa invito al segnalante rappresentando che senza la sottoscrizione dell’informativa non sarà possibile seguire l’iter della procedura whistleblowing.
Qualora il RPCT ravvisi la carenza degli elementi essenziali e/o la manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione fornendo la motivazione.
Nel caso in cui, invece, il RPCT ravvisi l’ammissibilità ed il fumus di fondatezza della segnalazione avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.
Il termine per la definizione dell’istruttoria è di sessanta giorni dalla data di avvio della stessa; resta fermo che, laddove si renda necessario, l’organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini.
Il segnalante, nel corso dell’istruttoria, potrà chiedere di persona o mediante i medesimi canali previsti per l’invio della segnalazione, di essere aggiornato in merito allo stato della segnalazione.
Le segnalazioni e la relativa documentazione pervenuta verranno conservate telematicamente in apposita cartella digitale sul server aziendale accessibile unicamente al RPCT e all’OdV.
La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Data di creazione:
10/08/2021
Data di ultima modifica:
12/08/2021
Documenti allegati | |||
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Modulo per la segnalazione e informativa | 11/08/2021 | (740.21 KB) |